Le tue vacanze sono state rovinate da un evento inaspettato? Ecco come ottenere un ricco risarcimento per non perdere i soldi spesi.
Periodo di vacanze per molte famiglie italiane le quali, in queste ultime settimane, si sono recate presso mete tropicali, città di mare nella penisola e luoghi d’arte europei. Nonostante i buoni propositi e la migliore delle organizzazioni, gli imprevisti dietro l’angolo possono trasformare il periodo più atteso dell’anno in un vero e proprio incubo.
Non solo un’influenza improvvisa o un impegno improrogabile, le vacanze possono essere rovinate anche dai molteplici disservizi causati da agenzie di viaggio e piattaforme di prenotazione. In questi casi, il viaggiatore può incorrere seriamente nella perdita della cifra impiegata per la prenotazione del volo e del soggiorno.
Si tratta di una situazione rara ma possibile, in grado di trasformare la gioia della partenza in un momento di forte stress e preoccupazione. Di fronte a questa eventualità, è bene che il viaggiatore sia a conoscenza delle possibilità e delle soluzioni disponibili per affrontare serenamente il problema e recuperare la cifra spesa.
L’articolo 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere un risarcimento del danno, patrimoniale e non, per la perdita della propria vacanza. Si parla di “danno da vacanza rovinata” e si riferisce alla situazione di forte disagio psicologico sofferta da chi, contro ogni volontà, ha subito un la cancellazione delle proprie vacanze a causa di terzi. Trattandosi di un inadempimento del tour operator, il viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze del disservizio della controparte, con il conseguente diritto di risarcimento della somma impiegata.
Nel caso in cui si verifichi la possibilità di un risarcimento, quest’ultimo dovrà essere erogato dall’organizzazione e dal venditore del pacchetto di viaggio stesso. La domanda di risarcimento deve essere corredata da un reclamo dei fatti accaduti, in cui il viaggiatore dovrà notificare il disservizio dell’agenzia e le conseguenze vissute sulla propria vacanza. Nel caso in cui, a seguito del reclamo non si vedano accolte le proprie richieste, il viaggiatore potrà avviare un’azione giudiziaria contro il tour operator incriminato. È possibile, infatti, avanzare le proprie ragioni davanti al giudice di pace o davanti la giurisdizione ordinaria, prestando particolare attenzione ai termini di prescrizione i quali ammontano ad un anno.
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