Con il messaggio n.30 del 4 gennaio 2024 lâINPS chiarisce finalmente la posizione di coloro che beneficiano del congedo per legge 104
La legge 104 del 1992 prevede, per i familiari di persone con disabilitĂ , un congedo straordinario INPS, richiedibile per una durata di massimo due anni nellâarco della vita lavorativa.
Tale congedo non è riconosciuto in tutti i casi, ma la legge prevede che al familiare che necessita assistenza sia riconosciuta una disabilitĂ grave. Una questione da sempre controversa, in materia di congedo per legge 104, riguarda i criteri per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima per i soggetti che ne beneficiano. Finalmente lâINPS chiarisce ogni dubbio, vediamo come.
Il congedo straordinario altro non è che un periodo della durata di due anni durante il quale i lavoratori dipendenti, del settore privato come di quello pubblico, possono assentarsi dal proprio impiego al fine di fornire assistenza a un parente affetto da disabilitĂ grave, come stabilito allâarticolo 3 comma 3 della predetta legge.
Il diritto a richiedere il congedo straordinario ai sensi della legge 104 del 1992 segue un preciso ordine di priorità , in base al grado di parentela. Tale ordine può venire meno e non essere seguito in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei parenti titolari del diritto. Al primo posto vi è il coniuge convivente o il convivente di fatto, poi il padre o la madre e infine uno dei figli conviventi della persona affetta da disabilità grave.
Non è previsto per i periodi di congedo straordinario il calcolo al fine della maturazione delle ferie e TFR, ma si tiene conto dei contributi figurativi al fine del calcolo dellâanzianitĂ assicurativa e dellâimporto della pensione. Per quanto riguarda tredicesima e quattordicesima, lâINPS ha finalmente eliminato ogni dubbio, vediamo subito cosa è previsto e cosa cambia.
Coloro i quali beneficiano del congedo straordinario per assistere un familiare disabile hanno diritto a unâindennitĂ quasi completa, pari alla retribuzione dellâultimo mese lavorativo precedente il periodo di congedo. In questo calcolo è inclusa la tredicesima mensilitĂ e altre aggiunte fisse.
Questo secondo lâinterpretazione data dallâINPS, che cita il parere del Consiglio di Stato a riguardo, in base al quale la tredicesima dovrebbe essere considerata come un emolumento fisso simile allo stipendio. Il tribunale di Roma, invece, ha dato unâinterpretazione completamente opposta in una recente sentenza in cui è specificato che, secondo le normative vigenti, la tredicesima non debba essere calcolata nel periodo di congedo straordinario. La questione è tuttâora fonte di controversie giurisprudenziali.
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