Donazioni tra genitori e figli, niente tasse: ecco in quali casi tutto questo può avvenire. Gli ultimi aggiornamenti
Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda le donazioni informali e donazioni indirette senza tasse. Tra queste il fatto che non c’è alcun obbligo di registrazione. In questo caso la tassazione scatta infatti solamente se queste liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente. Non solo: anche avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
Questo è quello che ha deciso, attraverso un comunicato da parte della Sezione tributaria della Corte di Cassazione. A riportare queste importanti indiscrezioni ci ha pensato direttamente il quotidiano “Sole24Ore”. Anche perché, nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate e definita dagli ermellini come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta”.
Soprattutto nella parte in cui si evince che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto“. La stessa Cassazione rivela che la “donazione indiretta” è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta “da atti soggetti alla registrazione.
Le donazioni informali non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione “volontaria” della donazione stessa o che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Per quanto riguarda la donazione indiretta resta da capire “da atti soggetti alla registrazione” se sia configurabile oppure no. O anche se serve un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione. In merito a ciò La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha risposto in maniera negativa evidenziando anche quale sia il problema.
“Quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette enuncia la “facoltà” del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il “potere” dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti“.
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