L’Agenzia delle Entrate sta inviando i bollettini per quella che è definita la Rottamazione Quater. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Sono in arrivo i bollettini della Rottamazione Quater. L’Agenzia delle Entrate/ Riscossione sta trasmettendo sulle PEC i piani dei pagamenti e i primi 10 bollettini della rateazione. Si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre o in 18 rate, la prima e la seconda scadono rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute mentre le restanti rate invece saranno di pari importo. Chi opta per la rateizzazione dovrà sostenere anche degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Entro la fine di settembre ai contribuenti che entro il 30 giugno 2023 hanno presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 – Rottamazione Quater, l’Agenzia delle Entrate invierà via PEC o via mail una comunicazione con diverse informazioni.
I soggetti che devono pagare, possono farlo in diverso modo, cioè attraverso:
– il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate/ Riscossione;
– l’app EquiClick;
– la domiciliazione sul conto corrente;
– i moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
– agli sportelli di Agenzia delle Entrate/ Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
@saracommercialista In arrivo i bollettini della rottamazione quater 💸 #commercialista #imparacontiktok ♬ suono originale – saragasparinicommercialista
In caso di lieve ritardo o con ritardo non superiore a cinque giorni per il pagamento, il beneficio non decade. Cosa diversa nel caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o delle rate, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
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