In relazione all’assegno di mantenimento, in alcuni casi va riconosciuto anche in caso di figlio maggiorenne. Andiamo a vedere a riguardo come stanno le cose e che cosa dice la legge in situazioni analoghe.
Nel momento in cui due persone arrivano alla separazione o al divorzio, si tratta sempre di un duro colpo dal punto di vista economico ma anche emotivo. E’, di fatto la presa di coscienza da parte di una coppia del fatto che le cose tra di loro non vanno e che il loro progetto di vita insieme è praticamente fallito. Quando questo, poi, si verifica con dei figli coinvolti in questa situazione, il tutto diventa ancora più complicato, come si suol dire.
In tal senso, bisogna tenere in considerazione che in molti casi, proprio in presenza di prole, c’è da pagare anche il cosiddetto assegno di mantenimento. Esso va riconosciuto in base al principio di solidarietà familiare e più sono i figli, maggiore è ovviamente l’importo da conoscere. In alcuni casi, però, questo importo va pagato anche nel momento in cui i figli sono maggiorenni. Andiamo a vedere in quali situazioni si verifica questa situazione e che cosa è necessario sapere a riguardo.
Come è noto, nel momento in cui si hanno dei figli minorenni e si arriva al divorzio o alla separazione, il genitore a cui è affidato il figlio deve vedersi riconosciuto dall’ex coniuge l’assegno di mantenimento. Serve come contributo per mantenere il figlio. In tal senso, è importante sapere che in alcune situazioni va pagato anche in caso di figlio maggiorenne. Questo avviene nel momento in cui esso non è indipendente dal punto di vista economico. Andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui un genitore si rifiuta di pagare questo importo.
Nel momento in cui un genitore si rifiuta di pagare l’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne non indipendente economicamente allora sia il figlio che l’ex coniuge hanno diritto di andare in giudizio contro chi si rifiuta di pagare. La legittimazione, si dice in questi casi, è concorrente e ciò vuol dire che sia l’uno che l’altro hanno diritto di avviare il processo. Il figlio maggiorenne nella misura in cui l’assegno in questione è per lui. Ed il genitore convivente, dal momento che per lui resta il vincolo legato al dovere di cura.
La legittimazione ad agire da parte del genitore, però, per ovvi motivi, è strettamente collegata al vincolo di convivenza con il figlio. Se quest’ultimo vive da solo, allora solo lui potrà chiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento.
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