Divorzio, la Cassazione stabilisce che il padre può smettere di pagare l’Università ai figli nel caso finiscano fuori corso: il precedente.
Novità importanti per quanto riguarda gli accordi di divorzio e mantenimento. Nel mirino la questione figli e Università: secondo la Corte di Cassazione, il padre può smettere di pagare le spese di mantenimento didattico ai figli nel caso in cui questi finiscano fuori corso. Lo stabilisce un precedente verificatosi nel Tribunale di Bari.
Nella fattispecie il padre aveva sempre versato gli assegni per l’Università nei termini previsti. Il figlio, nello specifico, era iscritto a Giurisprudenza dal 2009 e fino al 2017 sembrava andare tutto secondo i piani. Nell’anno in questione, però, il genitore non ha pagato un biennio di tasse universitarie. Il motivo? Il ragazzo è finito fuori corso.
La Cassazione, infatti, ha dato ragione all’uomo affermando che il ragazzo non ha tenuto fede ai propri obiettivi manifestando non solo l’impossibilità di completare il percorso di studi, ma anche una recidiva nello stallo. Significa che il giovane non solo ha riscontrato difficoltà nel terminare l’anno di esami, ma aveva arretrati molto più importanti.
È risultato non in semplice difficoltà, ma inadempiente per quel che riguarda la sfera dei propri doveri. Questo ha portato il padre a interrompere il pagamento, senza conseguenze particolari sul piano giudiziario. I pagamenti, questo ha giocato a favore dell’uomo, sono sempre pervenuti in maniera regolare.
Motivo in più per interromperli se dall’altra parte, ovvero rispetto alla situazione del figlio, non c’era alcun tipo di riscontro oggettivo. Nessun risultato, nessun mantenimento per quel che riguarda lo studio. Mentre le spese mediche dovranno continuare a essere corrisposte fin quando il giovane risulterà a carico della famiglia. Questo iter apre una nuova possibilità all’interno della divisione dei compiti post divorzio.
Quanto accaduto, infatti, è a tutti gli effetti un precedente: il mantenimento didattico andrà di pari passo con i risultati dei figli. Rispetto, naturalmente, alle scuole secondarie. Il percorso di scuola dell’obbligo va mantenuto e foraggiato a prescindere. Nella fattispecie si parla di Università: la quale, in Italia, non è obbligatoria ma necessaria.
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Il figlio in questione non ha colto tale sfumatura e il padre ha tagliato il mantenimento scolastico. Dunque, d’ora in avanti, il percorso universitario dei figli sarà rilevante per la divisione delle spese. Dal libretto degli assegni familiari al libretto universitario il passo è breve.
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