Le spese condominiali rientrano tra quelle obbligatorie che il proprietario di un immobile deve corrispondere per l’abitazione.
Come stabilito dal Codice Civile all’articolo 1104 queste vengono rese per tutti i servizi e possono essere sia di natura ordinaria, quindi quelle da pagare sempre uguali per le voci che non cambiano e sia di natura straordinaria quando ci sono interventi particolari da sostenere.
Quando l’immobile viene posto in affitto è il condomino a dover pagare, quindi l’inquilino della casa se ne fa carico, salvo diversamente indicato nel contratto e quindi laddove il proprietario scelga comunque di pagare in prima persona.
Le spese condominiali sono obbligatorie, non si può scegliere di non partecipare, anche quando ci sono lavori straordinari da portare a termine. Ovviamente queste sono sempre stabilite con una quota proporzionale che differisce in base all’abitazione. Laddove un soggetto non paghi le spese, l’amministratore è tenuto ad avviare una procedura esecutiva per poter forzare l’ottenimento di quei soldi dovuti.
Quindi in primo luogo invia una comunicazione alla persona in cui avvisa della messa in mora, successivamente richiede il pagamento dell’importo entro una data specifica. Poi ha il diritto di procedere in tribunale laddove la persona non esegua il saldo. Solitamente ci sono 40 giorni di tempo per poter andare a saldo, se questo non viene effettuato dall’inquilino, si va oltre.
Per recuperare le spese condominiali ci sono varie strade. Si può procedere al pignoramento dei beni, al pignoramento presso terzi oppure anche al pignoramento dell’immobile. Molti non lo sanno, pensano sia solo una spesa secondaria non importante eppure laddove non corrisposta si rischia di perdere la casa stessa.
Quando è l’affittuario a non pagare, si chiede solitamente al proprietario di saldare la quota. Questi può scegliere se procedere e poi avvalersi verso il conduttore che si presenta come moroso oppure no. Le spese condominiali vanno in prescrizione dopo 5 anni, quindi quelle che non vengono pagate durante questo periodo, successivamente decadono. Per gli oneri condominiali invece la tempistica è di 10 anni e non di 5, quando si tratta i contributi straordinari. Quando ci sono dei sospesi lasciati invece da un vecchio proprietario, l’amministratore può scegliere se richiederli al vecchio ma anche al nuovo.
Ci sono dei casi in cui è possibile invece non pagare. Quando la delibera si può annullare, ovvero entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza, quando ci sono delle tabelle massimali errate o quando ci sono delle innovazioni voluttuarie che non sono necessarie e che quindi vedono la possibilità di rinunciare alla partecipazione.
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